Legge 449/1997
Art. 16 — Promozione del turismo
Art. 16. (Promozione del turismo). 1. Le somme derivanti dalle mancate richieste di rimborso da parte dei beneficiari delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati di cui alla legge 15 maggio 1986, n. 192, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle derivanti dalle connesse differenze di cambio, si intendono assegnate a titolo definitivo all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ai fini del finanziamento del programma nazionale di promozione, di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, per il triennio 1998-2000 entro il limite di lire 10 miliardi.
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