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Legge 449/1997

Art. 11 — Incentivi fiscali per il commercio

ELI /it/legge/1997/12/27/449/art/11parte di Legge 449/1997
Art. 11. Incentivi fiscali per il commercio 1. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, e' concesso un credito d'imposta alle piccole e medie imprese commerciali, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, di vendita al dettaglio, a quelle di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano beni strumentali come individuati dalla tabella dei coefficienti di ammortamento, limitatamente al "Gruppo XIX" e alle "Attivita' non precedentemente specificate", di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione dei beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia. 2. Il credito d'imposta e' determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore a 50 milioni di lire nel triennio con le modalita' e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito puo' essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, nei limiti dello stanziamento disponibile, con le modalita' ed i criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo articolo 10. Al credito d'imposta si applicano altresi', fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 13 della citata legge n. 317 del 1991. Il credito d'imposta non e' rimborsabile e non limita il diritto al rimborso d'imposta spettante ad altro titolo. Le somme restituite, a seguito di revoca delle agevolazioni, sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'apposita sezione di cui al comma 9. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, delle somme utilizzate come credito d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni. 4. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo e' presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il medesimo Ministro rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi di cui al presente articolo con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici di cui al presente articolo. 5. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo', con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni. 6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delega le attivita' di controllo, cosi' come previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e adotta le necessarie misure organizzative, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per la rapida attivazione degli interventi. 7. Nei limiti dello 0,5 per cento delle risorse disponibili per la concessione dei benefici il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per le attivita' rispettive sulle imprese beneficiarie delle agevolazioni. 8. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. 9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico di un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalita' e' conferita al Fondo la somma di lire 500 miliardi, in ragione di lire 250 miliardi per l'esercizio 1999 e di lire 250 miliardi per l'esercizio 2000. Il 50 per cento della somma di cui al presente comma e' riservato alle imprese commerciali di vendita al dettaglio, a quelle di somministrazione di alimenti e bevande, alle imprese turistiche, che occupano fino a 20 dipendenti. Nel caso di mancato utilizzo della quota riservata la disponibilita' rimanente viene utilizzata dalle altre imprese. 10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998.

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