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Legge 675/1996

Art. 45 — Entrata in vigore

ELI /it/legge/1996/12/31/675/art/45parte di Legge 675/1996
Art. 45. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluni dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante. Nota all'art. 45: Per il testo dell'art. 9 della legge 30 settembre 1993, n. 388, vedi nella nota all'art. 42.

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