Legge 675/1996
Art. 39 — Sanzioni amministrative
Art. 39. (Sanzioni amministrative). 1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. 2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni. 3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo e' il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Nota all'art. 39: La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche al sistema penale" e nel capo I reca alcuni principi generali in materia di applicazione delle sanzioni amministrative.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 467/12 — Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione autoritativoha disposto (con l'art. 17, comma 1) la modifica dell'art. 39, comma 1; (con l'art. 17, comma 2) la modifica dell'art. 39, comma 2 e (con l'art. 17, comma 3) la modifica dell'art. 39, comma 3.
Abroga · 1
- D.lgs 196/06 — Codice in materia di protezione dei dati personali.autoritativoha disposto (con l'art. 183, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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