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Legge 675/1996

Art. 37 — Inosservanza dei provvedimenti del Garante

ELI /it/legge/1996/12/31/675/art/37parte di Legge 675/1996
Art. 37. (Inosservanza dei provvedimenti del Garante) 1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo 29, commi 4 e 5, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

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