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Legge 675/1996

Art. 34 — Omessa o infedele notificazione

ELI /it/legge/1996/12/31/675/art/34parte di Legge 675/1996
Art. 34. (Omessa o infedele notificazione) 1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista dall'articolo 16, comma 1, la pena e' della reclusione sino ad un anno.

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