Open·Parlamento
HomeNormeLegge 36/1994Art. 24
Legge 36/1994

Art. 24 — Gestione delle aree di salvaguardia

ELI /it/legge/1994/01/05/36/art/24parte di Legge 36/1994
Art. 24. Gestione delle aree di salvaguardia 1. Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il gestore del servizio idrico integrato puo' stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le universita' agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati. 2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro, e' versata alla comunita' montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 36/1994 · fonte Normattiva ↗

← Art. 23 Art. 25 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.