Legge 302/1993
Art. 65
Articolo 65 Informazione del pubblico e degli organi ufficiali Si applicano l'articolo 128, paragrafo 4 e gli articoli 130, 131 e 132 della convenzione sul brevetto europeo, fermo restando che per "Stati contraenti" si intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione.
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