Legge 81/1993
Art. 26 — Divieto di incarichi e consulenze
Art. 26. Divieto di incarichi e consulenze 1. Al sindaco e al presidente della provincia, nonche' agli assessori e ai consiglieri comunali e provinciali e' vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni e province.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera cc)) l'abrogazione dell'art. 26.
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