Legge 81/1993
Art. 19 — Attivita' ispettiva e commissioni di indagine
Art. 19. Attivita' ispettiva e commissioni di indagine 1. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalita' della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare. 2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, puo' istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attivita' dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera cc)) l'abrogazione dell'art. 19.
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