Legge 498/1992
Art. 7 — 1
Art. 7. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, in materia di canone di concessione, gli alloggi di servizio costruiti o acquistati ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e succes- sive modificazioni, sono assoggettati al regime degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a cedere in proprieta', con priorita' agli assegnatari o agli aventi causa alla data di entrata in vigore della presente legge: a) gli alloggi di cui al comma 1; b) gli alloggi costruiti o acquistati ai sensi del numero 3) dell'articolo 1 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42; c) gli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. 3. Per la determinazione del prezzo di cessione delle unita' abitative si applicano le disposizioni recate dall'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni. 4. Le somme ricavate dalla vendita degli alloggi, al netto degli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi spettanti a societa' di compravendita di immobili eventualmente incaricate, sono destinate alla riduzione del disavanzo di bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. 5. Le condizioni e le modalita' della vendita sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
↑ Tutti gli articoli di Legge 498/1992 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.