Legge 498/1992
Art. 17 — 1
Art. 17. 1. A valere sui fondi stanziati dall'articolo 17, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativo al completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, una quota non inferiore a lire 40 miliardi, per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, e' destinata specificamente alla realizzazione del piano di risanamento previsto dall'accordo di programma "Vele Scampia".
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