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Legge 149/1992

Art. 9 — 1

ELI /it/legge/1992/02/18/149/art/9parte di Legge 149/1992
Art. 9. 1. Costituiscono offerte al pubblico ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, e sono soggette alle norme contenute nel presente Capo, tutte quelle aventi per oggetto l'acquisto e lo scambio di valori mobiliari quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto (quali azioni, obbligazioni convertibili o altri titoli o diritti) che comunque consentono di acquisire diritti di voto, di seguito denominati "titoli". 2. L'offerta puo' essere destinata ad acquisire titoli contro corrispettivo in denaro (offerta pubblica d'acquisto), contro corrispettivo formato da altri titoli (offerta pubblica di scambio), ovvero contro titoli e denaro (offerta pubblica di acquisto e di scambio).

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