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Legge 149/1992

Art. 36 — 1

ELI /it/legge/1992/02/18/149/art/36parte di Legge 149/1992
Art. 36. 1. La condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge comporta la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale e l'applicazione delle pene indicate agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per la durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni. Nel corso del procedimento penale si applicano le disposizioni dell'articolo 290 del codice di procedura penale.

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