Legge 149/1992
Art. 28 — 1
Art. 28. 1. Le accettazioni dell'offerta sono irrevocabili, salvo quanto disposto dagli articoli 24 e 26, comma 3. 2. Ogni clausola contraria all'irrevocabilita' si considera non apposta. 3. Le accettazioni devono pervenire alle persone e agli enti indicati nella pubblicazione dell'offerta entro il termine stabilito. Esse sono efficaci soltanto se sono accompagnate dal deposito dei titoli. 4. Le persone e gli enti incaricati di ricevere le accettazioni devono comunicare giornalmente, per la loro pubblicazione, i dati relativi ai titoli depositati al Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa valori o al Comitato del mercato ristretto in cui titoli oggetto dell'offerta sono quotati, o alla CONSOB negli altri casi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera ee))l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con l'art. 214, comma 2, lettera h)) la modifica dell'art. 28.
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