Legge 149/1992
Art. 25 — 1
Art. 25. 1. Nell'ipotesi di pubblicazione di una o piu' offerte concorrenti, il termine di durata delle offerte e', per tutte, quello dell'ultima offerta. 2. Entro tre giorni dalla pubblicazione dell'offerta concorrente, l'offerente originario ha facolta' di pubblicare, nelle stesse forme, una dichiarazione con la quale mantiene inalterato il termine originario.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera ee))l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con l'art. 214, comma 2, lettera h)) la modifica dell'art. 25.
↑ Tutti gli articoli di Legge 149/1992 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.