Legge 223/1991
Art. 9 — Cancellazione del lavoratore della lista di mobilita'
Art. 9. (Cancellazione del lavoratore della lista di mobilita') 1. Il lavoratore e' cancellato della lista di mobilita' e decade dai trattamenti e dalle indennita' di cui agli articoli 7, 11 comma 2 e 16 quanto: a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogenita' anche intercategoriale e che avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato di in livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza; c) non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui alla lettera b), di essere impiegato in opere o servizi di pubblicita' utilita' ai sensi dell'articolo 6, comma 4; d) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede dell'INPS del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, comma 6. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano quando le attivita' lavorative o di formazione offerte al lavoratore iscritto nella lista di mobilita' si svolgono di un luogo distante non piu' di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore. 3. La cancellazione della lista di mobilita' ai sensi del comma 1 e' dichiarata entro quindici giorni in via definitiva dalla Commissione regionale o per l'impiego. Ove la Commissione non si pronunci entro tale termine, la decadenza e' dichiarata dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione nei successivi dieci giorni. E' data immediata comunicazione della decisione adottata dall'INPS. 4. La Commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso, puo' modificare con delibera motivata i limiti previsti al comma 2 relativi alla dislocazione geografica del posto del lavoro offerto. 5. Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1, lettera b), sia inquadrato in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, il lavoratore che accetti tale offerta ha diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, alla corresponsione di un assegno integrativo mensile di importo pari alla differenza tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 6. Il lavoratore e' cancellato dalla lista di mobilita' oltre che nei casi di cui al comma 1, quando: a) sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato; b) si sia avvalso della facolta' di percepire in un'unica soluzione l'indennita' di mobilita'; c) sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti e delle indennita' di cui agli articoli 7, 11 comma 2, e 16. 7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato che non abbia superato il periodo di prova, viene reiscritto al massimo per due volte nella lista di mobilita'. La commissione regionale per l'impiego, con il voto favorevole di tre quarti dei suoi componenti, puo' disporre in casi eccezionali la reiscrizione del lavoratore nella lista di mobilita' per una terza volta. 8. Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attivita' cui l'avviamento si riferisce, a seguito di eventuale visita medica effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, viene reiscritto nella lista di mobilita'. 9. I lavoratori di cui all'articolo 7 comma 6, nel caso in cui svolgano attivita' di lavoro subordinato od autonomo hanno facolta' di cumulare l'indennita' di mobilita' nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilita', rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, a tali lavoratori e' data facolta' di far valere, in luogo della contribuzione relativa a periodi, anche parziali, di lavoro prestato successivamente alla data della messa in mobilita', la contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe stata accreditata. 10. Il trattamento previsto dal presente articolo rientra nella sfera di applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
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