Legge 223/1991
Art. 24 — Norme in materia di riduzione del personale
Art. 24. (Norme in materia di riduzione del personale) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino piu' di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva, o in piu' unita' produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicanoper tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. 2. Le disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano anche quando le imprese di cui al medesimo comma intendano cessare l'attivita'. 3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attivita' stagionali o saltuarie. 5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108 e' disciplinata dal presente articolo. 6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
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- D.L. 18/03 — Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economicoautoritativoha disposto (con l'art. 46, comma 1)la modifica dell'art. 24.
- D.L. 23/04 — Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le autoritativo, nel modificare l'art. 389, comma 1 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (in S.O. n. 6, relativo alla G.U. 14/02/2019, n. 38), ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) la modifica dell'art.…
- D.L. 34/05 — Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' autoritativo, nel modificare l'art. 46, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (in G.U. 17/03/2020, n. 70), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/202…
- D.L. 104/08 — Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00122)autoritativoha disposto (con l'art. 14, comma 1) la modifica dell'art. 24.
- D.L. 41/03 — Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, dautoritativoha disposto (con l'art. 8, commi 9 e 10) la modifica dell'art. 24.
- D.L. 73/05 — Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 4) la modifica dell'art. 24.
- D.L. 146/10 — Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenzautoritativoha disposto (con l'art. 11, comma 7) la modifica dell'art. 24.
- D.L. 36/04 — Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilautoritativo, nel modificare l'art. 389, comma 1 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (in S.O. n. 6, relativo alla G.U. 14/02/2019, n. 38), ha conseguentemente disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera a)) la modif…
- D.lgs 81/06 — Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema autoritativoha disposto (con l'art. 34, comma 4) la modifica dell'art. 24.
- D.lgs 14/01 — Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottoautoritativoha disposto (con l'art. 368, comma 3, lettera a)) la modifica dell'art. 24, comma 1; (con l'art. 368, comma 3, lettera b)) la modifica dell'art. 24, comma 1-bis; (con l'art. 368, comma 3, lettera c))…
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