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Legge 223/1991

Art. 17 — Rintegrazione dei lavoratori e procedure di mobilita'

ELI /it/legge/1991/07/23/223/art/17parte di Legge 223/1991
Art. 17. (Rintegrazione dei lavoratori e procedure di mobilita') 1. Qualora i lavoratori il cui rapporto sia risolto ai sensi degli articoli 4, comma 9, e 24 vengano reintegrati a norma dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, l'impresa, sempre nel rispetto dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, puo' procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati senza dover esperire una nuova procedura, dandone previa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali. Nota all'art. 17: - Per il testo dell'art. 18 della legge 20 maggio 1990, n. 300/1970 v. note all'art. 5.

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