Open·Parlamento
HomeNormeLegge 223/1991Art. 11
Legge 223/1991

Art. 11 — (Norme in materia di trattamento specialedi disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed af…

ELI /it/legge/1991/07/23/223/art/11parte di Legge 223/1991
Art. 11. (Norme in materia di trattamento specialedi disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini) 1. All'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, i commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: "Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma per i quali, nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, siano stati versati o siano dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili o quarantatre' contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia". 2. Nelle aree nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro, e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione e conseguente il previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree e nelle predette attivita', per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati dopo che l'avanzamento dei lavori edili abbia superato il settanta per cento, il trattamento speciale di disoccupazione e' previsto dall'articolo 7, e per un periodo non superiore a diciotto mesi elevabile a ventisette nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I trattamenti di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 3. I lavoratori di cui al comma 2 non residenti nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti in circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro. 4. Le imprese edili impegnate in opere o in lavori finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato, dalle Regioni e degli enti pubblici sono tenute a riservare ai lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione di cui ai commi 1 e 2 una percentuale delle assunzioni da effettuare in aggiunta all'organico aziendale esistente all'atto dell'affidamento dei lavori, ai fini dello svolgimento di tali opere e lavori. Tale percentuale e' determinata dalla Commissione regionale per l'impiego in misura non superiore al venticinque per cento ed e' comprensiva di quella prevista dall'articolo 25, comma 1.

↑ Tutti gli articoli di Legge 223/1991 · fonte Normattiva ↗

← Art. 10 Art. 12 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.