Legge 175/1991
Art. 8 — 1
Art. 8. 1. I debitori hanno facolta' di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo agli Enti un compenso, da stabilirsi contrattualmente, correlato al capitale restituito anticipatamente. 2. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del loro debito originario, hanno diritto ad una riduzione proporzionale della somma ipotecariamente iscritta. Le riduzioni parziali si effettuano con l'esibizione al conservatore dei registri immobiliari di una dichiarazione dell'Ente creditizio autenticata dal notaio. 3. I debitori hanno il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o piu' immobili ipotecati in favore dell'Ente quando, dai documenti da loro prodotti o da perizie, risulti che i rimanenti beni vincolati rappresentano la garanzia spettante all'Ente per le rimanenti somme dovute a norma di legge.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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