Legge 175/1991
Art. 4 — 1
Art. 4. 1. Il credito fondiario ha per oggetto: a) la concessione di mutui, di durata non inferiore a cinque anni, garantiti da ipoteca di primo grado su immobili fino al 75 per cento del loro valore, ferme restando le disposizioni di legge che stabiliscono percentuali diverse. Sono considerate come garantite da ipoteca di primo grado le operazioni destinate al rimborso dei crediti gia' iscritti, quando per effetto di tale rimborso le operazioni vengono ad essere garantite da ipoteca di primo grado. Le operazioni possono essere perfezionate anche prima che si verifichi interamente la surrogazione nell'ipoteca o nel privilegio, iscritti a garanzia del credito rimborsato, purche' sia costituita in deposito una somma sufficiente a garantire il rimborso della precedente passivita' e utilizzabile per il rimborso stesso; b) la concessione di anticipazioni di durata superiore a diciotto mesi, garantite da ipoteca, alle stesse condizioni previste per i mutui alla lettera a). 2. Non e' di ostacolo alle operazioni di credito fondiario la precedenza di iscrizioni ipotecarie, ove il valore di esse, unito alla somma da mutuare o da concedere in anticipazione, non ecceda il 75 per cento del valore dell'immobile. Qualora le precedenti iscrizioni ipotecarie siano a favore dell'Ente concedente, il nuovo prestito puo' fare riferimento, anziche' al valore di queste ultime, al capitale residuo del precedente mutuo.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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