Legge 175/1991
Art. 2 — 1
Art. 2. 1. L'autorizzazione per l'esercizio del credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche puo' essere accordata soltanto ad Enti costituiti sotto forma di societa' per azioni. 2. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Banca d'Italia alle condizioni dalla stessa stabilite in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350. 3. La costituzione di nuovi Enti non e' soggetta alle disposizioni previste dall'articolo 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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