Legge 175/1991
Art. 11 — 1
Art. 11. 1. Le operazioni di credito di cui alla presente legge, oltre che con l'impiego dei fondi patrimoniali, possono essere effettuate con le somme ricavate dalle emissioni di obbligazioni, certificati di deposito e buoni fruttiferi e dalle altre forme di provvista consentite, nei limiti stabiliti dalle altre disposizioni regolanti la materia. 2. Alle emissioni obbligazionarie previste al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. 3. L'ammontare delle obbligazioni e' garantito, oltreche' dai crediti nascenti dalle operazioni di finanziamento, anche dal patrimonio dell'Ente. 4. Le obbligazioni di cui al comma 1 possono essere al portatore o nominative, e queste anche con cedola al portatore. Le obbligazioni al portatore possono essere convertite in nominative, e viceversa, su richiesta e a spese rispettivamente del possessore e dell'intestatario. 5. L'Ente ha la facolta' di acquistare le proprie obbligazioni sul mercato. 6. Al rimborso delle obbligazioni si provvede in conformita' al regolamento stabilito all'atto delle emissioni di ciascuna serie; nel caso di estrazione a sorte il rimborso e' effettuato secondo le modalita' di cui all'articolo 15. 7. L'Ente ha anche la facolta' di rimborsare anticipatamente le obbligazioni emesse qualora cio' sia espressamente previsto nell'ambito del regolamento di cui al comma 6. 8. Le firme sulle obbligazioni possono essere apposte con sistemi meccanici.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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