Legge 20/1991
Art. 8 — Verifica del bilancio consolidato
Art. 8. Verifica del bilancio consolidato 1. Al fine di verificare l'esattezza dei dati del bilancio consolidato, l'ISVAP puo' richiedere dati, notizie ed informazioni alle societa' ed agli enti controllati da imprese o enti assicurativi, ovvero eseguire ispezioni presso i predetti enti e societa'. Nel caso in cui la societa' o l'ente controllato sia sottoposto alla vigilanza di altra autorita', l'ISVAP richiede la collaborazione di questa ultima.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l' art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con l'art. 354, comma 5) la modifica dell'art. 8.
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