Legge 1/1991
Art. 7 — Attivita' di negoziazione nei mercati regolamentati
Art. 7. (Attivita' di negoziazione nei mercati regolamentati) 1. Le societa' di intermediazione mobiliare iscritte all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, possono operare nei mercati regolamentati. 2. Per lo svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nei mercati regolamentati di cui agli articolo 20 e 23 le societa' di intermediazione mobiliare devono avvalersi di agenti di cambio o di propri dipendenti abilitati a seguito di apposito esame. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano procuratori o rappresentanti alle grida di agenti di cambio o rappresentanti o sostituti rappresentanti di borsa delle societa' commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida ovvero osservatori alle grida di aziende o istituti di credito ammessi negli antirecinti per un periodo complessivamente non inferiore ad un anno sono abilitati di diritto. 3. La CONSOB indice annualmente gli esami di abilitazione e determina, con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i requisiti di onorabilita' e professionalita' richiesti per la partecipazione agli esami stessi nonche' le modalita' del loro svolgimento. In sede di prima applicazione, l'esame di abilitazione dovra' essere indetto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Gli agenti di cambio che siano soci, amministratori o dirigenti delle societa' di intermediazione mobiliare, nonche' quelli di cui le societa' di intermediazione mobiliare si avvalgono ai sensi del comma 2, sono iscritti in ruolo speciale istituito presso il Ministero del tesoro. Essi possono svolgere le attivita' loro consentite dal presente articolo esclusivamente nell'interesse della societa' di appartenenza, ed essere soci, amministratori o dirigenti soltanto di una delle predette societa'. Essi restasno individualmente assoggettati ai divieti ed alle incompatibilita' stabiliti dalle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 5. La CONSOB delibera la percentuale massima delle commissioni applicate allo svolgimento dell'attivita' di negoziazione per conto di terzi di valori mobiliari sui mercati regolamentati di cui alla presente legge nonche' allo svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 415/07 — Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di autoritativoha disposto (con l'art. 66, comma 2, lettera b)) l'abrogazione dei commi 1, 2, 3 e 5 dell'art. 7.
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera aa)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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