Legge 1/1991
Art. 21 — Mercato delle valute
Art. 21. (Mercato delle valute) 1. Fermo quanto previsto dal testo unico delle norme di legge in materia valutaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, il Ministro del tesoro, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 disciplina il mercato dei cambi e le relative operazioni che si svolgono, nonche' le forme di vigilanza su detto mercato e le attribuzioni della Banca d'Italia. A tal fine possono essere richiesti dati e notizie agli intermediari professionali autorizzati e agli altri operatori.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera aa)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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