Legge 1/1991
Art. 14 — Disposizioni penali
Art. 14. (Disposizioni penali) 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 200 milioni chiunque, senza essere iscritto all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero senza essere autorizzato ai sensi della presente legge, esercita professionalmente nei confronti del pubblico una o piu' delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero usa la denominazione di societa' di intermediazione mobiliare. La condanna comporta altresi' in ogni caso la confisca delle cose mobili e immobili di proprieta' del soggetto che ha commesso il reato, che sono servite o sono state destinate a commettere il reato. 2. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacita' di esercitare uffici direttivi presso aziende o istituti di credito, societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, societa' fiduciarie e societa' di intermediazione mobiliare per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 415/07 — Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di autoritativoha disposto (con l'art. 66, comma 2, lettera b)) l'abrogazione dell'art. 14.
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera aa)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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