Legge 217/1990
Art. 4 — Effetti dell'ammissione al patrocinio
Art. 4. Effetti dell'ammissione al patrocinio 1. L'ammissione al beneficio produce i seguenti effetti: a) l'annotazione a debito dell'imposta di bollo e di registro e di qualsiasi altra tassa o diritto di ogni specie o natura, relativamente ad atti, documenti e provvedimenti concernenti il giudizio; b) il rilascio gratuito, senza percezione di diritti o altre spese, delle copie degli atti processuali strettamente necessarie per l'esercizio della difesa; c) l'anticipazione da parte dello Stato delle spese effettivamente sostenute dai difensori, consulenti tecnici e consulenti tecnici di parte, ausiliari, notai e pubblici ufficiali che abbiano prestato la loro opera nel processo nonche' delle spese ed indennita' necessarie per l'audizione dei testimoni e di quelle da corrispondersi ad imprese editrici di giornali per la pubblicazione di provvedimenti; d) l'annotazione a debito degli onorari dovuti nonche' delle spese e indennita' anticipate dallo Stato, ai sensi della lettera c); e) l'esenzione dall'imposta di bollo relativa alle autocertificazioni previste dalla presente legge. 2. Per i consulenti tecnici gli effetti di cui al comma 1 si producono limitatamente ai casi in cui e' disposta perizia. Gli effetti stessi non si producono relativamente ai soggetti che svolgono investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. 3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non puo' essere concessa se il richiedente e' assistito da piu' di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio e' stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia. 4. Nella stessa fase o grado del giudizio il difensore puo' essere sostituito soltanto per giustificato motivo e previa autorizzazione del giudice che procede, ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito. La sostituzione non autorizzata comporta la cessazione degli effetti dell'ammissione al beneficio. 5. Gli effetti di cui al comma 1 decorrono dalla data in cui l'istanza e' stata presentata o e' pervenuta alla cancelleria o dal primo atto in cui interviene il difensore se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa e' presentata entro i venti giorni successivi. Nota all'art. 4: - L'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale cosi' recita: "Art. 38 (Facolta' dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova). - 1. Al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dell'articolo 190 del codice, i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facolta' di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possano dare informazioni. 2. L'attivita' prevista dal comma 1 puo' essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.P.R. 115/05 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese dautoritativoha disposto (con l'art. 299, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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