Legge 217/1990
Art. 17 — Norme regolamentari
Art. 17. Norme regolamentari 1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, saranno determinate le modalita' da osservarsi per il pagamento delle somme dovute ai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 12 e per il recupero delle medesime e delle spese di cui all'articolo 4, nei casi in cui sia previsto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.P.R. 115/05 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese dautoritativoha disposto (con l'art. 299, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 217/1990 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.