Legge 142/1990
Art. 35 — Competenze delle giunte
Art. 35. (Competenze delle giunte) 1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia, degli organi dei decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attivita', ne attua gli indirizzi generali e svolge attivita' propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera q)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 81/03 — Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comuautoritativoha disposto (con l'art. 17, comma 1) la modifica dell'art. 35.
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