Legge 142/1990
Art. 24 — Convenzioni
Art. 24. (Convenzioni) 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
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Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera q)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Inserisce · 1
- L. 265/08 — Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' moautoritativoha disposto (con l'art. 8, comma 4) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 24.
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