Legge 142/1990
Art. 10 — Compiti del comune per servizi di competenza statale
Art. 10. (Compiti del comune per servizi di competenza statale) 1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. 2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo. 3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera q)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 142/1990 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.