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Legge 183/1989

Art. 28 — Personale regionale

ELI /it/legge/1989/05/18/183/art/28parte di Legge 183/1989
Art. 28. (Personale regionale) 1. Possono essere distaccati presso i servizi per la segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo e presso le segreterie tecnico-operative dei comitati tecnici di bacino dipendenti delle regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano. Al trattamento economico del predetto personale provvedono le istituzioni di provenienza.

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