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Legge 70/1989

Art. 9 — Ordinamento amministrativo

ELI /it/legge/1989/02/21/70/art/9parte di Legge 70/1989
Art. 9. Ordinamento amministrativo 1. Ai servizi attinenti alla materia regolata dalla presente legge provvede l'Ufficio centrale brevetti, il quale procede agli accertamenti relativi alla sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 2. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione della legge stessa.

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