Open·Parlamento
HomeNormeLegge 70/1989Art. 6
Legge 70/1989

Art. 6 — Durata della protezione

ELI /it/legge/1989/02/21/70/art/6parte di Legge 70/1989
Art. 6. Durata della protezione 1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 4 si estinguono dieci anni dopo la prima, in ordine di tempo, delle seguenti date: a) la fine dell'anno civile in cui la topografia o il prodotto a semiconduttori in cui e' fissata la topografia sono stati per la prima volta sfruttati commercialmente in una qualsiasi parte del mondo; b) la fine dell'anno civile in cui e' stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 70/1989 · fonte Normattiva ↗

← Art. 5 Art. 7 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.