Legge 70/1989
Art. 6 — Durata della protezione
Art. 6. Durata della protezione 1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 4 si estinguono dieci anni dopo la prima, in ordine di tempo, delle seguenti date: a) la fine dell'anno civile in cui la topografia o il prodotto a semiconduttori in cui e' fissata la topografia sono stati per la prima volta sfruttati commercialmente in una qualsiasi parte del mondo; b) la fine dell'anno civile in cui e' stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l' art. 246, comma 1, lettera t))) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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