Legge 70/1989
Art. 23 — Disposizioni nell'interesse della difesa militare o per cause di pubblica utilita'
Art. 23. Disposizioni nell'interesse della difesa militare o per cause di pubblica utilita' 1. Alle topografie ed ai prodotti a semiconduttori che le incorporano si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei seguenti articoli del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127: a) articoli 10, 10- bis e 11. La sanzione amministrativa prevista in tale ultimo articolo viene fissata in una somma da lire un milione a lire diecimilioni; b) articoli 60, 61, 62, 63, 64 e 65. Nota all'art. 23: Il testo degli articoli 10, 10-bis, 11, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, e' il seguente: "Art.10. - In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, il Ministero della difesa ha facolta', mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei trovati, consegnati per la esposizione, che possano ritenersi utili alla difesa militare del Paese, ed ha facolta', altresi' di assumere notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi". Gli enti organizzatori di esposizioni debbono consegnare ai suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da esporre riferentisi ad invenzioni industriali non protette ai sensi di questo decreto. I funzionari e gli ufficiali di cui sopra possono imporre all'ente stesso il divieto di esposizione per quelli che riconoscano utili alla difesa militare del Paese. Art. 10-bis. - Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deve dare notizia alla presidenza dell'esposizione e agli interessati del divieto di esposizione, diffidandoli circa l'obbligo del segreto. La presidenza dell'esposizione deve conservare gli oggetti considerati all'ultimo comma del precedente articolo, col vincolo di segreto sulla loro natura. Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che gli oggetti siano stati esposti, gli oggetti stessi dovranno essere subito ritirati senza, peraltro, imposizione del vincolo del segreto. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' del Ministero della difesa, per gli oggetti riferentisi ad invenzioni riconosciute utili alla difesa militare del Paese, di procedere all'espropriazione dei diritti derivanti dalla invenzione ai sensi delle norme relative all'espropriazione contenute in questo decreto". "Art. 11. - Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione degli oggetti indicati nei precedenti articoli 10 e 10-bis, i responsabili dell'abusiva esposizione sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 5.000.000 (v. ora l'art. 23 della legge qui pubblicata, n.d.r.)". "Art. 60. - I diritti di brevetto, anche se derivanti da domande in corso, possono essere espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilita'. L'espropriazione puo' essere limitata al diritto di usare dell'invenzione per i bisogni dello Stato. L'espropriazione anzidetta, quando sia effettuata nell'interesse della difesa militare del Paese e riguardi brevetti di titolari italiani, trasferisce all'Amministrazione espropriante anche il diritto di chiedere brevetti all'estero, salvo rinuncia o limitazioni dell'Amministrazione stessa". "Art. 61. - L'espropriazione ha luogo per decreto reale, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per le corporazioni e con quello per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, se il provvedimento interessa la difesa militare del Paese, o, negli altri casi, la commissione dei ricorsi. Il decreto di espropriazione dell'interesse della difesa militare del Paese, quando venga emanato prima della stampa prescritta nell'art. 38, potra' contenere l'obbligo e stabilire la durata del segreto sull'oggetto dell'invenzione. La violazione del segreto e' punita ai sensi dell'art. 262 del codice penale". "Art. 62. - Nel decreto di espropriazione per pubblica utilita', e' anche fissata l'indennita' spettante al titolare del brevetto, sentita la Commissione dei ricorsi; nei casi di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, l'indennita' puo' invece essere determinata successivamente". "Art. 63. - Nei casi di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, l'indennita' e' fissata, in mancanza di accordo fra le parti, da un arbitro nominato dalle parti stesse. Ove le parti non si accordino sulla nomina dell'arbitro, l'indennita' sara' determinata da un collegio arbitrale, composto di tre membri, scelti, uno dall'espropriato, uno dal Ministero proponente e il terzo, con funzione di presidente, dai due nominati o, in caso di disaccordo, dal Ministro per le corporazioni. Gli arbitri, ad eccezione di quello nominato dall'amministrazione espropriante, dovranno essere scelti fra gli iscritti negli albi dei professionisti. Le norme relative alla procedura da seguire nell'arbitrato e all'onere delle spese saranno stabilite nel regolamento". "Art. 64. - Il lodo deve essere depositato presso il Ministero delle corporazioni entro tre mesi dall'accettazione dell'arbitro o dalla costituzione del collegio arbitrale. E' ammessa una sola proroga di non oltre tre mesi. Il lodo deve essere tenuto segreto a richiesta del Ministero espropriante e non e' soggetto ad alcun gravame. Il Ministero delle corporazioni rilascia, a domanda dell'interessato, certificato di deposito del lodo con l'indicazione della somma da pagarsi e della persona del creditore. All'inventore, il quale provi di aver perduto il diritto di priorita' all'estero per il ritardo della decisione negativa del Ministero in merito alla espropriazione, sara' concesso un equo indennizzo, osservate le norme del presente e dei precedenti articoli". "Art. 65. - Contro i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilita' e' ammesso ricorso, in sede giurisdizionale, al Consiglio di Stato, tranne per le controversie riguardanti l'ammontare dell'indennita', le quali sono di competenza dell'autorita' giudiziaria. Nei casi pero' di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, il decreto non e' soggetto ad alcun gravame. I decreti di espropriazione devono essere annotati nel registro dei brevetti a cura dell'Ufficio".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l' art. 246, comma 1, lettera t))) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 70/1989 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.