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Legge 70/1989

Art. 2 — Oggetto della tutela

ELI /it/legge/1989/02/21/70/art/2parte di Legge 70/1989
Art. 2. Oggetto della tutela 1. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore, che non siano comuni o familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttori. 2. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purche' nell'insieme soddisfino ai requisiti di cui al comma 1. 3. La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni codificate, incorporati nelle topografie stesse.

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