Legge 327/1988
Art. 13 — 1
Art. 13. 1. Al primo comma dell'articolo 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, le parole "nell'articolo 1, numeri 2), 3) e 4)" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 1, numeri 1) e 2)". Nota all'art. 13: Il testo vigente dell'art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 19. - Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche alle persone indicate nell'art. 1 numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono comunicare al questore le segnalazioni rivolte al procuratore della Repubblica".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 159/09 — Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposautoritativoha disposto (con l'art. 120, comma 1, lettera f)) l'abrogazione dell'art. 13.
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