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Legge 111/1988

Art. 9 — 1

ELI /it/legge/1988/03/18/111/art/9parte di Legge 111/1988
Art. 9. 1. Nell'articolo 86 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: "Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonche' macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui al secondo comma dell'articolo 80 e precisamente: a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate dall'articolo 79, primo comma, lettera c); b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole nonche' delle macchine operatrici. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al primo comma che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti A e B speciali, previste dal quarto comma dell'articolo 80". Nota all'art. 9: L'art. 86 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, come sostituito dall'art. 4 della legge n. 62/1974, poi modificato dalla legge qui pubblicata, e' cosi' formulato: "Art. 86 (Guida delle macchine agricole, carrelli e macchine operatrici). - Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonche' macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui al secondo comma dell'art. 80 e precisamente: a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate dall'art. 79, primo comma, lettera c); b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole nonche' delle macchine operatrici. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al primo comma che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti A e B speciali, previste dal quarto comma dell'art. 80. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma precedente stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al primo comma che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici. Chiunque guida macchine agricole, carrelli o macchine operatrici senza essere munito della patente e' punito con le sanzioni previste dal tredicesimo comma dell'art. 80".

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