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Legge 111/1988

Art. 7 — 1

ELI /it/legge/1988/03/18/111/art/7parte di Legge 111/1988
Art. 7. 1. L'articolo 84 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente: "Art. 84 (Autoscuole). - 1. Le scuole per l'istruzione e la formazione dei conducenti e per l'educazione stradale sono denominate autoscuole. 2. Restano fermi gli attuali compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole. 3. L'autorizzazione puo' essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche o a societa' aventi o meno personalita' giuridica. Il titolare dell'autorizzazione o, in caso di societa' o ente, il legale rappresentante deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei riguardi dell'amministrazione provinciale. 4. L'autorizzazione e' rilasciata a chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacita' finanziaria, di diploma di istituto medio di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le persone giuridiche i requisiti del presente comma, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante. 5. L'autorizzazione non puo' essere concessa ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. 6. L'autorizzazione puo' essere negata alle persone indicate nell'articolo 1 della citata legge n. 1423 del 1956. 7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti sulla base di apposita qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora piu' autoscuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro d'istruzione automobilistica, riconosciuto dall'amministrazione provinciale secondo norme fissate con decreto del Ministro dei trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte. 8. L'autorizzazione e' sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando: a) l'attivita' dell'autoscuola non si svolga regolarmente; b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano piu' ritenuti idonei dall'amministrazione provinciale; c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'amministrazione provinciale ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola. 9. L'autorizzazione e' revocata quando: a) siano venuti meno la capacita' finanziaria e i requisiti morali del titolare; b) venga meno l'attrezzatura tecnica dell'autoscuola; c) siano stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio. 10. Con riferimento ai commi 2 e 7 del presente articolo il regolamento conterra' i requisiti di idoneita' degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami nonche' la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida. 11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione e' punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 2.500.000. Nella sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000 incorre chi, non occasionalmente, insegna teoria o istruisce alla guida senza essere a cio' abilitato ed autorizzato". 2. I compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di appositi regolamenti redatti nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge e dei criteri generali stabiliti dal Ministro dei trasporti per la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e all'estensione del territorio. 3. Per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di scuola giuda, riconosciuti idonei come istruttori dal Ministero dei trasporti da almeno cinque anni, possono accedere all'esame di insegnante se in possesso di un titolo di studio di livello immediatamente inferiore a quello prescritto. Note all'art. 7: - Il testo vigente degli articoli 1 e 3 della legge n. 1423/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita') e' il seguente: "Art. 1. - Possono essere diffidati dal questore: 1) gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro; 2) coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti; 3) coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il provento di delitti o con il favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere; 4) coloro che, per il loro comportamento, siano ritenuti dediti a favorire o a sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero a esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolarne dolosamente l'uso, o a gestire abitualmente bische clandestine, o infine ad esercitare abitualmente scommesse abusive nelle corse; 5) coloro che svolgono abitualmente altre attivita' contrarie alla morale pubblica e al buon costume. Il questore ingiunge alle persone diffidate di cambiare condotta, avvertendole che, in caso contrario, si fara' luogo alle misure di prevenzione di cui agli articoli seguenti". "Art. 3. - Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante la diffida del questore, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralita', puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una o piu' province. Nei casi di grave pericolosita' e quando le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno in un determinato comune. Il soggiorno obbligatorio e' disposto in un comune o frazione di esso con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti lontano da grandi aree metropolitane, tale da assicurarne un efficace controllo delle persone sottoposte alla misura di prevenzione e che sia sede di un ufficio di polizia". - La legge n. 845/1978 riguarda la legge quadro in materia di formazione professionale.

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