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Legge 111/1988

Art. 3 — 1

ELI /it/legge/1988/03/18/111/art/3parte di Legge 111/1988
Art. 3. 1. Nel testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dopo l'articolo 80- ter, inserito dall'articolo 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' inserito il seguente: "Art. 80-quater (Indicazione del gruppo sanguigno nelle patenti di guida). - 1. Le patenti di guida di cui all'articolo 80 conformi al modello comunitario debbono contenere l'indicazione completa del gruppo sanguigno di appartenenza del titolare. 2. Il titolare e' tenuto a controllare, all'atto del ritiro della patente, sia nel caso di primo rilascio che in quelli di estensione o duplicato, l'esattezza dell'indicazione contenuta al riguardo nella patente stessa, chiedendone entro dieci giorni la rettifica, in caso di constatato errore, all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione". 2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanita', da emanare entro il sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione di quanto disposto con il presente articolo. 3. La legge 12 dicembre 1962, n. 1702, e' abrogata. Nota all'art. 3: La legge n. 1702/1962 stabiliva l'obbligo di indicazione del gruppo sanguigno nelle patenti di guida.

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Abroga · 1

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