Legge 111/1988
Art. 27 — 1
Art. 27. 1. E' demandato al Ministro dei trasporti definire con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le misure tecniche necessarie a garantire che il limite di velocita' di cui all'articolo 25 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 37, e come da ultimo modificato dall'articolo 26 della presente legge, sia verificato e rispettato in ogni condizione, per cui i quadricicli devono essere costruiti ed equipaggiati in modo da impedire modifiche tecniche che possano comportare una variazione della velocita' massima consentita. Nel medesimo decreto saranno definite le misure tecniche necessarie a garantire le destinazione dei quadricicli al solo trasporto merci secondo le norme di cui all'articolo 25 del predetto testo unico.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice della Strada — Nuovo codice della strada.autoritativoha disposto (con l'art. 231, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 111/1988 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.