Legge 111/1988
Art. 21 — 1
Art. 21. 1. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati prima del 1 gennaio 1978, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le cinture di sicurezza di cui al comma 1 possono essere, a scelta dell'utente, del tipo a tre punti, munite o meno di riavvolgitore, oppure del tipo subaddominale. Le cinture stesse devono essere del tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del regolamento n. 16, della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. Le disposizioni relative all'obbligo dell'equipaggiamento con cinture di sicurezza non si applicano ai veicoli non predisposti sin dall'origine con i punti di attacco specifici. 4. Sono esenti dall'obbligo dell'adozione delle cinture di sicurezza le automobili di interesse collezionistico iscritte negli appositi registri. Nota all'art. 21: Per il D.M. 29 marzo 1974 si veda nelle note all'art. 20.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice della Strada — Nuovo codice della strada.autoritativoha disposto (con l'art. 231, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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