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Legge 111/1988

Art. 15 — 1

ELI /it/legge/1988/03/18/111/art/15parte di Legge 111/1988
Art. 15. 1. Dopo l'articolo 98 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' inserito il seguente articolo: "Art. 98-bis (Conversione di patenti di guida rilasciate da Stati esteri). - 1. I titolari di patente in corso di validita', rilasciata da uno Stato membro della Comunita' economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della patente, la patente per la guida di autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali e' valida la loro patente senza sostenere l'esame di idoneita' di cui all'articolo 85. La patente sostituita e' restituita, da parte dell'autorita' italiana che ha rilasciato la nuova patente, all'autorita' dello Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il certificato di abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a se' stante. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocita', anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi terzi, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali. 3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psico-fisici, con i criteri della conferma di validita', e morali stabiliti rispettivamente dagli articoli 81 e 82. 4. L'accertamento dei requisiti psico-fisici non e' richiesto qualora si dimostri che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato membro della CEE, e stato subordinato al possesso di requisiti psico-fisici equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non puo' essere accordata una validita' che vada oltre il termine stabilito per la patente da sostituire. 5. Nel caso in cui e' richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi, di patente rilascita da uno Stato estero, gia' in sostituzione di una precedente patente italiana, e' rilasciata una nuova patente di categoria non superiore a quella originaria, per ottenere la quale il titolare sostiene l'esame di idoneita'. 6. A coloro che, trascorso piu' di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente o altro prescritto documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, non piu' in corso di validita', si applicano le sanzioni previste per chi guida senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale. 7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validita', ovvero a coloro che, trascorso piu' di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validita', si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validita'. 8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7, i documenti sono ritirati immediatamente da chi accerta l'infrazione e sono inviati alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la quale provvede a restituirli allo Stato che li ha rilasciati, ovvero se ancora in corso di validita', sono trasmessi all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, presso cui l'interessato dichiari di voler richiedere la conversione in documento abilitativo italiano". Nota all'art. 15: Per il nuovo testo dell'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale si veda l'art. 4 della legge qui pubblicata.

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