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Legge 111/1988

Art. 12 — 1

ELI /it/legge/1988/03/18/111/art/12parte di Legge 111/1988
Art. 12. 1. Dopo l'articolo 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' inserito il seguente articolo: "Art. 88-bis. (Patenti speciali). - 1. Ogni qualvolta negli articoli del presente testo unico ed in quelli del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, si fa riferimento alla patente della categoria F, questa va intesa, secondo i casi, come patente delle categorie A, B o C speciali, per la guida dei veicoli adattati in relazione alla particolare mutilazione o menomazione posseduta dal suo titolare. 2. Ogni qualvolta negli articoli del presente testo unico ed in quelli del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, si fa riferimento alla patente A o B rilasciata a mutilati o minorati fisici, questa va intesa, secondo i casi, come patente delle categorie A, B o C speciali, senza adattamento del veicolo". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 88- bis del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alla fattispecie prevista nella legge 9 aprile 1986, n. 97. Nota all'art. 12: La legge n. 97/1986 concerne: "Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi".

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