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Legge 60/1987

Art. 16 — 1

ELI /it/legge/1987/02/14/60/art/16parte di Legge 60/1987
Art. 16. 1. Nell'articolo 90, primo comma, del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, le parole: "a partire dai termini stabiliti dall'articolo 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127" sono sostituite dalle seguenti: "osservate le disposizioni dell'articolo 10, secondo comma, del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modificazioni". Nota all'art. 16: Il testo dell'art. 90, primo comma, del R.D. n. 1354/1941 (per il titolo si veda nelle note all'art. 10, comma 3), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 90. - L'Ufficio, osservate le disposizioni dell'art. 10, secondo comma, del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modificazioni, tiene a disposizione gratuita del pubblico, perche' possano essere consultati, un esemplare sia delle tavole, con la riproduzione grafica dei modelli, o dei prodotti, o i campioni dei prodotti medesimi, sia dell'eventuale descrizione, allegati alla domanda o al brevetto".

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