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Legge 936/1986

Art. 24 — Disposizione transitoria

ELI /it/legge/1986/12/30/936/art/24parte di Legge 936/1986
Art. 24. Disposizione transitoria 1. In sede di prima applicazione, le designazioni di cui all'articolo 4 dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

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