Legge 958/1986
Art. 8 — Norme per i rimpatriati
Art. 8. (Norme per i rimpatriati) 1. L'articolo 27 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e' sostituito dal seguente: "ART. 27. - Coloro che, dispensati dal presentarsi alle armi perche' nati o residenti all'estero o espatriati anteriormente al diciassettesimo anno di eta', ovvero con le modalita' di cui agli articoli 17 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, rimpatriano prima del compimento del ventiseiesimo anno di eta', sono obbligati a presentarsi alle armi, con il primo contingente o scaglione che sia chiamato, per compiere la ferma di leva, a meno che, avendo acquisito per nascita la cittadinanza di uno Stato estero, provino di aver prestato nelle Forze armate di detto Stato un periodo effettivo di servizio alle armi, non inferiore a sei mesi, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con altri Stati. Coloro che rimpatriano dopo il raggiungimento dell'eta' indicata nel comma precedente sono dispensati definitivamente dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe". Nota all'art. 8: Il testo degli articoli 17 e 22 del D.P.R. n. 237/1964 e' il seguente: "Art. 17 (Espatrio dei soggetti alla leva). - A nessuna restrizione e soggetta la concessione del passaporto: a) ai giovani che espatriano per qualsiasi motivo, anteriormente al 1 gennaio dell'anno in cui compiono il diciottesimo di eta', i quali regoleranno poi la loro posizione di leva nei modi stabiliti dal successivo articolo 56; b) ai giovani che espatriano dal 1 gennaio dell'anno in cui compiono il diciottesimo di eta' fino all'apertura della leva sulla loro classe di nascita, a scopo di lavoro, ovvero per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli Istituti cattolici all'estero, a tal uopo riconosciuti, ovvero in qualita' di missionari cattolici. Analogo trattamento viene concesso agli iscritti che si recano all'estero nel periodo anzidetto per compiere un corso di studi presso Istituti superiori a carattere universitario. In proposito valgono le disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica per gli studenti universitari. Nei casi previsti dalla lettera b), la concessione del passaporto importa di per se stessa l'arruolamento dell'espatrio all'atto del suo concorso alla leva, sempre quando egli si trovi di fatto ancora all'estero. Le autorita' incaricate per il rilascio del passaporto debbono quindi avvertire il titolare che, laddove non si avvalga della facolta' di cui all'art. 56 per far constare una sua eventuale inabilita' al servizio militare, sara', senz'altro, arruolato durante le operazioni di leva sulla propria classe. Non appena l'iscritto sia partito per l'estero, le autorita' preposte alla sorveglianza degli espatrii nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti di imbarco debbono subito notificare al competente Ufficio di leva, per gli iscritti alla leva di terra, ovvero all'Ufficio di leva di mare della Capitaneria di porto competente, per gli iscritti nelle note preparatorie delle liste di leva di mare e per gli iscritti nelle liste di leva di mare, le generalita' dell'espatriato e la localita' verso cui e' diretto. La concessione del passaporto ai giovani che intendono recarsi all'estero dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il diciottesimo di eta' per scopi diversi da quelli indicati nella precedente lettera b) e nel secondo comma, oppure dopo l'apertura della leva sulla loro classe, per qualsiasi scopo, e' soggetta alle restrizioni determinate dal regolamento". "Art. 22 (Concessione di nulla osta per l'espatrio ai soggetti alla leva ed agli obblighi di servizio militare). - L'espatrio degli iscritti dopo l'apertura della loro leva, ovvero dopo l'arruolamento, come pure l'espatrio dei militari che non abbiano ancora compiuto la ferma di leva, puo' essere autorizzato per determinazione del Ministro per la difesa o delle autorita' dipendenti all'uopo delegate".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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