Open·Parlamento
HomeNormeLegge 958/1986Art. 6
Legge 958/1986

Art. 6 — Ferme di leva particolari e regime transitorio

ELI /it/legge/1986/12/24/958/art/6parte di Legge 958/1986
Art. 6. (Ferme di leva particolari e regime transitorio) 1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa sono indicate in apposita tabella la ripartizione dei militari di leva tra le Forze armate nonche' le eventuali aliquote di giovani ammessi alla ferma di leva in qualita' di ausiliari nell'Arma dei carabinieri. 2. I giovani che chiedono di poter svolgere il servizio militare di leva nell'Arma dei carabinieri devono presentare domanda al Consiglio di leva o alle stazioni dei carabinieri. I requisiti ed i criteri per l'ammissione sono indicati nel manifesto di chiamata alle armi. 3. Soddisfatte le esigenze delle Forze armate, nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, il Ministro della difesa - di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro di grazia e giustizia - stabilisce i contingenti provvisoriamente autorizzati a prestare servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 4. Nel periodo transitorio di cui al comma 3 del presente articolo le disposizioni, i benefici ed i limiti previsti nella presente legge per i militari in servizio di leva in qualita' di ausiliari nell'Arma dei carabinieri si intendono estesi e riferiti, in quanto applicabili, ai giovani in servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 5. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere vigore le norme di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1950, n. 913, al quarto comma dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, ed al terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 343. NOTE Nota all'art. 6, comma 5: L'art. 3 della legge n. 913/1950, l'art. 1, quarto comma, della legge n. 198/1975 e l'art. 1, terzo comma, della legge n. 343/1980 stabiliscono, fra l'altro, che e' valevole ad ogni effetto come servizio militare di leva il servizio prestato rispettivamente nel Corpo dei vigili del fuoco, nel Corpo degli agenti di custodia, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ora Polizia di Stato.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 958/1986 · fonte Normattiva ↗

← Art. 5 Art. 7 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.